Italian court dismisses generic criminal appeal for lack of specific legal and factual arguments under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Toninello Marco inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged a partial reform of his sentence regarding generic mitigating circumstances versus contested aggravating factors but failed to provide specific legal or factual grounds. The court ruled that appeals must explicitly contrast the contested decision's arguments with precise reasons of law and fact, citing relevant procedural articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, Art. 591 cod. proc. pen.; Appeals must contain specific legal and factual arguments contrasting the contested decision; generic complaints without critical analysis of the lower court's reasoning result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONINELLO MARCO nato a IVREA il 29/10/1978 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Toninello Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che - in parziale riforma del Tribunale di Vercelli per aver rideterminato la pena all'esito del riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante contestata — ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Lamenta la mancata assoluzione dell'imputato. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi Lj DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 7APR 022 -- Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, da