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Ordinanza — n. 15093/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as plea bargaining arguments violate Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15093/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano, rejecting the petitioner's arguments regarding plea bargaining. The petitioner argued that the lower court's handling of the case involved a legal error in qualification or an illegal penalty, but the court found no such vices. Consequently, the court ruled that the specific grounds raised do not permit the appeal under Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals based on plea bargaining are inadmissible de plano when the lower court's decision does not suffer from legal error in qualification or illegal penalty.

Parole chiave

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plea bargaining inadmissibility Art. 448 Criminal Procedure Code de plano dismissal legal qualification error illegal penalty argument motivi di cassazione pena pecuniaria non riscuotibile ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116
non versandosi né nel vizio di erronea qualificazione giuridica del fatto (tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116) né di pena illegale (in sentenza si dà per sussistente la recidiva, ma senza alcuna qualificazione);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRACHE NICUSOR (CUI 05E8QTI) nato il 17/12/1997 avverso la sentenza del 23/07/2021 del TRIBUNALE di MILANO• • udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, relativi a patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. non versandosi né nel vizio di erronea qualificazione giuridica del fatto (tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116) né di pena illegale (in sentenza si dà per sussistente la recidiva, ma senza alcuna qualificazione);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi te Ersilia CalVàpese Angelo osanzo ) DEPOSITATO IN CA. LLERIA oggi, 1 2