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Ordinanza — n. 15058/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15058/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised constituted mere factual complaints rather than legal arguments. The appellant challenged the lower court's sentencing and motivational obligations, but the court noted these issues were already adequately examined and rejected by the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist solely of mere complaints on facts or points already sufficiently examined by the lower court.

Parole chiave

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admissibility of appeal mere factual complaints interest of law sufficiently examined procedural costs africa orientale difetto di prova del nesso causale ricorso costituzionale all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAFAAOUI MOUHAMD nato a OZIERI il 16/09/1993 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che i profili di censura sulla pena sono stati adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (tra tante, sugli obblighi motivazionali, Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 feb io 2022 Il ConsiglieTe estensore Il Pr ente Erslia/Cavnese Ange Costanzo DEPOSITATO IN Cr. NCEI_LERIA oggi, 19