Italian Court dismisses appeal for criminal liability regarding bicycle theft due to insufficient evidence of minor damage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of criminal liability for the defendant's involvement in bicycle theft. The appellant argued for a mitigating circumstance of minor damage, but the appellate court correctly noted the substantial value of the stolen motorcycle and the lack of evidence to contradict this assessment. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the appellate judgment is adequately motivated regarding the valuation of the stolen item's value and the absence of evidence supporting a claim of minor damage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTA LUIGI nato a BAGNO A RIPOLI il 19/01/1988 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; r Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Firenze con sentenza 30 aprile 2018.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CARTA Luigi. 2.1. Il ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di minima entità, è inammissibile. Infatti, la pronuncia di appello risulta adeguatamente motivata nella parte in cui si valorizza il non modesto valore del motociclo ricettato in difetto dell'indicazione, sia in sede di appello sia in sede di ricorso, di effettivi elementi idonei a contrastare tale valutazione e dovendosi comunque valorizzare il valore d'uso del bene medesimo.
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 3.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consi iere estensore Il Presd