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Ordinanza — n. 14652/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of jurisdiction to review factual reconstruction of crime elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14652/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Alfredo Gerard's appeal inadmissible, ruling that the Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate the factual reconstruction of the crime. Gerard argued the lower court failed to properly establish the subjective and objective elements of theft by tampering with an electricity meter. The court rejected this, stating that reviewing the plausibility of factual findings falls outside the scope of a cassation appeal, which is limited to legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; In cassation proceedings, the court of legality is precluded from re-reading factual elements or adopting new parameters for fact-finding, as such review belongs exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual reconstruction review scope of cassation jurisdiction theft by tampering meter subjective element of crime gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
art. 546, comma 2 cod. proc. pen
Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigli re estensore Per il Pre idente Maura Na Francesco Ma rampi o eilekij Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, Rv.
Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006
Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv.
Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009
234622; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv.
Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006
244623 Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006, Riv.
Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008
233621; Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Riv.
Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012
239789; Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERARDI ALFREDO PATRICK nato a PALERMO il 26/01/1975 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gerardi Alfredo Patrick ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe pronunciata che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt.. 624, 625 n.

2) cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, si impossessava di energia elettrica, sottraendola all'ente erogatore, manomettendo il contatore, mediante la collocazione di un magnete. Formula un unico motivo, con cui fa valere il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale adeguatamente motivato sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato. Rileva che, nonostante sia risultato provato che la cassetta ove si trovava il contatore manomesso, insieme agli altri contatori, era accessibile a tutti coloro che avevano un'attività, la Corte di appello ha ritenuto sufficiente affermare, per ascrivere il delitto al ricorrente, che solo lui aveva interesse alla manomissione.

Invero, Gerard, storico giostraio, privo si liti o pendenze con l'Enel, aveva presentato regolare istanza di fornitura provvisoria dell'energia elettrica e non aveva alcuna ragione di recarsi a controllare il contatore, che peraltro si trovava a distanza dalla postazione occupata dal medesimo nel corso della festa locale, cui partecipava come giostraio. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo formulato introduce doglianze inerenti alla ricostruzione del fatto, il cui vaglio non rientra nei limiti del Sindacato di legittimità. Ed invero, "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (da ultimo:

Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601; in precedenza cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv. 234622; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv. 244623 Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006, Riv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Riv. 239789; Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. 253099). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigli re estensore Per il Pre idente Maura Na Francesco Ma rampi o eilekij Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per .C55. "r (72.. impedimento del Presidente