Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14629/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to absolute generality of grounds lacking specific factual and legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14629/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were absolutely generic and failed to specify factual or legal requests. The appellant challenged the lower court's conviction for theft and alleged violations of the duty to motivate under the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims, ruling that the appeal did not meet the requirement to articulate specific reasons supporting the grievances.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, comma 2, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is absolutely generic, failing to specify the requests, the factual and legal grounds, and the elements supporting the grievances.

Parole chiave

Generato dall'IA
absolute generality inadmissible appeal duty to motivate specific requests factual grounds legal arguments code of criminal procedure testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 c.p.p.
Con il primo si duole del vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente, per non essersi il giudice conformato agli obblighi motivazionali, non esplicitando il ragionamento probatorio, in violazione dell'obbligo stabilito dall'art. 192 cod.
Art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
pen.., come chiarito dall'art. 546 comma 1, lett.
Art. 360, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, comma 2, lett. a) c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen
Con il primo si duole del vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente, per non essersi il giudice conformato agli obblighi motivazionali, non esplicitando il ragionamento probatorio, in violazione dell'obbligo stabilito dall'art. 192 cod. proc. pen.., come chiarito dall'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULPITO OTELLO nato a TARANTO il 29/05/1990 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pulpito Otello ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe pronunciata che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 n.

2) cod. pen., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di svariate bottiglie di alcolici, all'interno di un supermercato, mediante la forzatura di una pannello di legno inchiodato sulla facciata dell'immobile, ove erano in corso lavori di manutenzione. Formula due motivi di impugnazione. Con il primo si duole del vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente, per non essersi il giudice conformato agli obblighi motivazionali, non esplicitando il ragionamento probatorio, in violazione dell'obbligo stabilito dall'art. 192 cod. proc. pen.., come chiarito dall'art. 546 comma 1, lett.

e) cod. proc. pen.. Estende la censura alla mancata concessione delle circostanze generiche. Con il secondo motivo si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza, mancando i presupposti di integrazione della fattispecie ascritta e non essendo stato adeguatamente esplicitato il ragionamento del giudice che ha condotto alla condanna Il ricorso è inammissibile, in quanto connotato da assoluta genericità, essendo proposti motivi che non si coniugano all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto e degli elementi che sorreggono le doglianze. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della casa delle ammende. Così decis il 19 gennaio 2022 Il Con igliere estensore Per il P esidente Maura ardin Francesco i'fiia Ciampi Ai sensi dell 46, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa Maura Nardin DEPOSITA