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Ordinanza — n. 14489/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on Article 341 bis charges as lower court arguments were legally sound.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14489/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Kamel Mohamed Charif inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding his responsibility for the crime under Article 341 bis of the Penal Code, arguing against the assessment of multiple offenders and the necessity of perceiving the insults. The court rejected these claims, noting that the first instance judges had already thoroughly examined and correctly dismissed similar arguments based on the potentiality of perception being sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 341 bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds contesting the motivation of the lower court are merely reproductions of issues already adequately examined and rejected with correct legal arguments by the judges of the first instance.

Parole chiave

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Article 341 bis Penal Code inadmissible appeal reproductive grounds multiple offenders potentiality of perception court costs and fine Corte di Cassazione oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 341 bis cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 341 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAMEL MOHAMED CHARIF nato a DUNKERQUE NORD( FRANCIA) il 27/03/1990 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag.3-4 relativamente alla presenza di più persone e alla non indispensabilità della percezione delle offese dai presenti, essendo sufficiente la mera potenzialità della percezione delle stesse); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Presidente Anna Cris uolo Pierl Stefano DEPOSITATO IN CA