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Ordinanza — n. 13874/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentence, upholding judicial discretion under Art. 133 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13874/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Jonovic Radenko inadmissible regarding the excessive sentence imposed for theft. The court found that the lower court correctly exercised its discretionary power under Article 133 of the Penal Code to set a penalty within the statutory range based on the defendant's attitude and the value of stolen goods. Consequently, the court rejected the claim that the sentencing lacked logical justification or exceeded the statutory limits.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; The Supreme Court holds that the sentencing judge possesses broad discretion to determine the penalty within the statutory minimum and maximum, requiring only a concise statement of the evaluated criteria, and that an appeal based on excessive sentencing is inadmissible unless the quantification results from mere arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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judicial discretion sentencing excessive penalty appeal Art. 133 Penal Code theft sentencing guidelines inadmissible appeal gravi addebiti penali ricusazione del pubblico ministero denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.
Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen..
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese
La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JONOVIC RADENKO nato a ZAGABRIA( CROAZIA) il 11/08/1979 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi del 28 settembre 2018, con cui Jonovic Radenko era stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro settecento- cinquanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 bis e 625, n. 2, cod. pen..

2. Lo Jonovic, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento san- zionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Relativamente all'unica censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi- cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento all'atteggiamento spregiudicato dello Jonovic e al valore non irrisorio dei beni sottratti.

L'apparato argonnentativo appare logico ed esauriente nonché più completo di quanto illustrato dal ricorrente, stante il riferimento al danno patrimoniale cagionato.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo sposi Francesco Maria