Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence due to lack of statutory minimum application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible, ordering them to pay fines. The defendants argued that the court's sentencing was excessive and lacked proper motivation regarding the statutory minimum penalty. The court rejected this claim, finding the reasoning sufficient, logical, and non-contradictory.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 546, comma 2 cod. proc. pen.: An appeal challenging a sentence solely on vague grounds of excessive severity without specific legal error is inadmissible when the lower court's reasoning is sufficient and non-contradictory.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIZZETTO JODIE nato a CITTADELLA il 31/01/1995 RIZZETTO ANGELICA nato a CITTADELLA il 14/09/1988 XODO STEFANO nato a PIOVE DI SACCO il 09/09/1996 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Jodie Rizzetto, Angelica Rizzetto e Stefano Xodo ricorrono, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia il 7 gennaio 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dagli imputati, con cui il Tribunale di Venezia il 15 luglio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto gli imputati responsabili di tentativo di furto aggravato, fatto commesso il 21 aprile 2015, in conseguenza condannandoli, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena nei confronti di Jodie Rizzetto e di Stefano Xodo, mentre ha rigettato l'impugnazione di Angelica Rizzetto.
2. I ricorrenti si affidano ad un solo motivo con il quale lamentano mancanza di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente severo: in particolare, si censura la mancata applicazione agli imputati del minimo edittale di pena.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché si limita a contestare, peraltro in termini assai vaghi, il complessivo trattamento punitivo, che risulta sorretto da motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua.
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. Il Consiilié estensore Il Presidente Dani le Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa natellaF ra t g DE.POSI TATA