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Ordinanza — n. 13765/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as manifestly unfounded due to lack of critical engagement with lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13765/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by Claudia Antonietta De Letteriis and Tatiana Pesce inadmissible, ordering them to pay fines and costs. The appellants challenged a conviction for attempted aggravated theft, arguing non-punishability, sentencing aggravation errors, and excessive punishment. The court rejected these claims as merely reiterative of arguments already refuted by the lower courts without critical engagement.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 546, comma 2 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and reiterative of facts already refuted by the lower courts without critical engagement.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal reiterative arguments lack of critical engagement criminal procedure code tentate lesioni personali gravi tentata truffa furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
Art. 546, comma 2 cod. proc. pen.
Il Consig iØ estensore Il Presidente Dani "le9,1Tc .__ Francesco Maria Ciannpi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Con il primo motivo censurano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.2.
num. 6 dell'art. 625 cod. pen.
Mediante il secondo motivo denunciano l'erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui al num. 6 dell'art. 625 cod. pen. 2.3.
art. 131-bis cod. pen
Con il primo motivo censurano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 625 cod. pen
6 dell'art. 625 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE LETTERIIS CLAUDIA ANTONIETTA nato a SESTO SAN GIOVANNI il 12/06/1964 PESCE TATIANA nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 06/01/1983 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Claudia Antonietta De Letteriis e Tatiana Pesce ricorrono, tramite medesimo ricorso curato da Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 18 febbraio 2021 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Monza il 25 settembre 2019, all'esito del giudizio ordinario, ha riconosciuto le imputate responsabili del reato di tentativo pluriaggravato di furto, fatto commesso il 2 dicembre 2013, e in conseguenza, le ha condannate alle pene di giustizia.

2. Le ricorrenti si affidano a tre motivi con i quali lamentano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo censurano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.2. Mediante il secondo motivo denunciano l'erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui al num. 6 dell'art. 625 cod. pen. 2.3. Con l'ultimo motivo le ricorrenti lamentano l'eccessività della sanzione inflitta. Chiedono, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché è meramente reiterativo di assunti che hanno già trovato adeguata confutazione da parte dei Giudici di merito nella sentenza impugnata, con la quale le ricorrenti, in realtà, omettono il necessario confronto critico.

4. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende.e Così deciso il 04/11/2021. Il Consig iØ estensore Il Presidente Dani "le9,1Tc .__ Francesco Maria Ciannpi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente,