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Ordinanza — n. 13615/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific statutory grounds for generic mitigation denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13615/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal contested the refusal of generic mitigation, arguing the lower court failed to provide sufficient reasoning. The court rejected this claim, ruling that a general reference to decisive elements in the judgment is legally sufficient to justify the denial.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., n. 3; Art. 360 c.p.p., n. 4: An appeal challenging the denial of generic mitigation is inadmissible if the court of first instance provided a congruent reference to the decisive elements in its reasoning, as the law does not require a detailed enumeration of facts for such a decision.

Parole chiave

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generic mitigation denial inadmissible appeal sufficient reasoning standard consolidated case law procedural costs award Corte di Cassazione Art. 360 c.p.p. incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p., n. 3
Art. 360 c.p.p., n. 4
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALICK FAYE nato il 02/03/1978 avverso la sentenza del 10/01/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39659/21 MALICK OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Pierluigi Di Stefan