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Ordinanza — n. 13614/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defendant cannot challenge concurred sentence reduced by appeal court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13614/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formal procedural steps. The appellant, Andrea Gazzo, challenged a sentence reduction from the first instance to seven months, which was agreed upon with the prosecution and approved by the Court of Appeal of Venice. The court ruled that an imputed party cannot contest a penalty measure freely concurred with the public prosecutor once the appeal court has deemed it appropriate following a full responsibility assessment.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The imputed party cannot challenge the sentence measure freely concurred with the public prosecutor when the appeal court has deemed it appropriate following a full responsibility assessment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility concurred sentence reduction penalty agreement validity appeal court authority procedural economy principle remissione della pena azione di contestazione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Law n. 103 of 2017
art. 337 cod. pen
3217/21 emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAZZO ANDREA nato a SOAVE il 28/11/1980 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAgato ayAcise-alré parta udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 39653/21 Gazzo

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Andrea Gazzo ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 3217/21 emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. riducendo la pena, su concorde richiesta della parti, a mesi sette di reclusione, ivi considerata la diminuente di rito; che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il Pr4idente Maria Silvia Giorgi Pierluigi Di Stefano ejLui,LY(0, DEPOSITA