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Ordinanza — n. 13612/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as recidivism argument is unfounded and facts were properly argued.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13612/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize recidivism, but the court found this claim manifestly unfounded. The appellate court had already provided a congruent argumentation regarding the existence of recidivism, rendering the appeal's sole ground invalid.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When an appeal challenges a finding of recidivism as unfounded, the court must assess whether the lower court's reasoning was sufficient; if the facts were already properly argued and the claim is manifestly infounded, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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recidivism recognition appeal inadmissibility manifestly unfounded Corte di Cassazione procedural costs criminal appeal recidiva principio della lex mitior

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIORINI MIRKO nato a ROMA il 11/07/1991 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39646/21 MIGLIORINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta il mancato disconoscimento della recidiva è manifestamente infondato avendo la Corte congruamente argomentato sulla sussistenza della medesima (si veda, in particolare, pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il PresIdente Maria Silvia Giorgi Pierluigi t\i Stefano úte£9-- OS1TATA