Cassation court dismisses appeal regarding false license plate and recidiva due to lack of new evidence and irrelevant prior case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the configurability of the crime of forgery and specific mitigating circumstances, but the court noted that the falsification of the license plate was already proven by the appellant's own admissions. Furthermore, the court rejected the cited prior jurisprudence as irrelevant because it predated a 2010 legislative modification affecting the application of recidiva rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.; Art. 4 in relazione all'art. 5, comma quarto, legge 110 del 1975: An appeal is inadmissible when the alleged crime is already established by the appellant's own admissions and the cited case law is superseded by subsequent legislative amendments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO VINCENZO nato a NAPOLI il 17/12/1984 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato con riguardo alla configurabilità del delitto di falso, avendo la Corte dato conto del fatto che la prova della falsificazione della targa era rappresentata dalle stesse ammissioni dell'imputato, e con riguardo alla configurabilità del delitto di cui all'art. 4 in relazione all'art. 5, comma quarto, legge 110 del 1975, non essendo rilevante la giurisprudenza invocata dal ricorrente, anteriore alla modifica introdotta dal d.lgs. 204 del 2010 (sul punto Sez. 2, del 10/12/2019, Musolino, Rv. 277966);
Considerato che, quanto al diniego delle attenuanti generiche, il motivo non si confronta con la motivazione nella quale è stato dato conto del carattere ostativo dei precedenti, espressivi della maggior pericolosità del reo e per questo posti a fondamento dell'applicazione della recidiva; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Ma5simo Riarelli Anna Cr4sOolo DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 /