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Ordinanza — n. 13474/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating factors, ruling it seeks a new trial rather than correcting errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13474/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the lower court's assessment was firmly grounded in the lack of positive elements and the gravity of the offense. Consequently, the court rejected the request for a new trial on the merits, stating the appeal did not identify any flaws in the original reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if it merely requests a different substantive judgment without identifying specific defects in the reasoning or arbitrariness in the evaluation.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal substantive judgment request lack of positive elements gravity of offense procedural costs Cassa delle ammende caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORBIDONI ROBERTO nato a RECANATI il 21/06/1978 avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo, incentrato sul diniego delle attenuanti generiche, è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito e non individua vizi della motivazione o profili di arbitrarietà della valutazione, saldamente ancorata al rilievo della mancanza di elementi positivamente apprezzabili, a fronte della gravità del fatto e dell'assenza di segnali di resipiscenza;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il PresiOente Massimo R c 'areni Anna riscuoto DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 -