Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and failure to cite specific facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Filippo De Meneghi inadmissible for lack of specificity. The appellant argued against the lower court's denial of generic mitigating circumstances, citing prior similar offenses and lack of repentance, but failed to address the territorial court's specific reasoning. The court rejected the request for a retrial of evidentiary findings, ruling that such appeals must precisely target the contested legal conclusions with specific factual arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals lacking specific grounds regarding the contested legal conclusions are inadmissible, requiring the appellant to precisely identify the factual or legal errors addressed in the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MENEGHI FILIPPO nato il 07/04/1993 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; J7 ( Ritenuto - che il primo motivo del ricorso proposto, nell'interesse di Filippo De Meneghi (cui ha fatto seguito memoria), avverso la sentenza di in epigrafe indicata, è inammissibile per assenza di specificità perché trascura del tutto altri profili valorizzati dalla Corte territoriale per negare il riconoscimento delle attenuanti generiche (quali la condanna dell'imputato per fatti simili commessi in danno di una ex fidanzata o l'assenza di segni di resipiscenza, certo non ravvisabili nel mero adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sentenza di primo grado, ove pure fosse dimostrato); - che del pari inammissibile è il secondo motivo per assenza di specificità rispetto alla motivazione con la quale la Corte territoriale ha replicato, in termini doverosamente sintetici, alle censure dell'imputato in punto di ricostruzione dei fatti posti a base delle conclusioni giuridiche; - che, in altri termini, il ricorso, con doglianze assertive, finisce per aspirare ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 Il Consi iere,estensore Il Presidente Giu e Marzo DEPOSITATA CANCE.Li...1C1--', A