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Ordinanza — n. 13330/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as sentencing discretion falls under trial court authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13330/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Diego Girgenti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court held that sentencing discretion, including the weighing of aggravating and mitigating circumstances, belongs exclusively to the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the cassation court cannot re-evaluate the proportionality of the sentence unless the lower court's reasoning was arbitrary or illogical, which was not found in this case.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Sentencing discretion regarding the gradation of penalties and the equivalence of circumstances belongs to the trial judge, precluding cassation review unless the reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code provisions cassation inadmissibility aggravating circumstances mitigating circumstances proportionality review judicial arbitrariness esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
- che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
art. 616 cod. proc. pen
- che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 - Contaldo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRGENTI DIEGO nato a CORREGGIO il 03/04/1989 avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Diego Girgenti, avverso la sentenza di in epigrafe indicata, nel contestare l'entità della pena e il giudizio di equivalenza delle circostanze, è inammissibile, in quanto:

a) la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena - nel caso di specie, frutto di una ponderata valutazione delle modalità del fatto e della personalità dell"imputato - la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre;

b) le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1116/03/2022 Il Consigl e stensore Il Presidente Giusepp Ste(f30 Palla . DEPOSI TATA IN CAN,C.t.1 FR1A - 7