Cassation court dismisses appeal because the traffic offense was extinguished by prescription, eliminating all penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appellate court's decision without remanding the case because the traffic offense was extinguished by prescription. The appellant argued for procedural violations and evidence misinterpretation, but the court noted that once prescription is established, no further review of nullities or reasoning is required. Consequently, the conviction and all associated administrative sanctions were eliminated without sending the case back to a lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 172, 464 cod. proc. pen.; Art. 129, 224 cod. proc. pen.; Art. 186 cod. strada: When a crime is extinguished by prescription, the Court of Cassation must annul the judgment without remanding, as no further examination of procedural defects or substantive guilt is necessary.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRENCIPE FEDERICA nato a MANFREDONIA il 06/01/1989 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Prencipe Federica ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui, in riforma della pronuncia di primo grado, e stata rideterminata la pena alla stessa inflitta per il reato di cui all'art. 186. comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada, commesso in Concordia sulla Secchia (MO) il 29/10/2016.
2. A motivi di ricorso lamenta quanto segue (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): violazione degli artt. 172 e 464 cod. proc. pen.; nullità del procedimento per non essere il sostituto processuale, che ha avanzato richiesta di rito abbreviato, munito di procura speciale; travisamento della prova.
3. Si osserva come il reato ascritto alla ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa.
Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato.
4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Si dispone la revoca delle sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca della vettura. Si dispone la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Modena, ai sensi dell'art. 224 cod. strada, per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Modena per quanto di competenza ex art. 224 comma 3 cds, Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore I Presidente Mariarosaria Bru