Cassation court annuls conviction due to statute of limitations expiration and acquittal based on evident innocence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court annulled the conviction against Albano Giuseppe because the crime was extinguished by the statute of limitations. The defendant argued for a lesser qualification of the offense, but the court found the maximum prescription period had expired before the appeal judgment. Consequently, the court applied the rule that when a cause of extinction exists, the judge must acquit if the defendant's innocence is evident without further investigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, 160, 161 cod. pen.; Art. 129, comma 2 cod. proc. pen.: When a cause of extinction of the crime exists, the judge is authorized to pronounce an acquittal if the circumstances excluding the existence of the fact, its commission by the accused, and its penal relevance emerge from the records in an absolutely uncontested manner.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALBANO GIUSEPPE nato a TORINO il 09/06/1982 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Albano Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara il 17 maggio 2018 in ordine al reato di cui agli artt.624 e 625 comma 1 n.2 cod. pen. (inapplìcata la contestata recidiva, Sez.0 n.20808/2019) commesso in Pescara il 5 novembre 2013. L'esponente lamenta erronea applicazione di legge penale per la denegata qualificazione del fatto quale delitto tentato e per la qualificazione del fatto come delitto aggravato ai sensi dell'art.625 comma 1 n.2 cod. pen.
L'esame dei motivi di ricorso induce ad escluderne l'inammissibilità e a rilevare l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato. Il reato per il quale l'imputato è stato condannato è infatti prescritto, trattandosi di fatto commesso in data 5 novembre 2013 in relazione al quale trova applicazione la disciplina dettata dalla legge 5 dicembre 2005, n.251; con la conseguenza che, trattandosi di delitto, il termine massimo di prescrizione per tale reato deve ritenersi stabilito in sette anni e sei mesi, in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen.
Va, quindi, osservato che è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per il reato contestato, compiutosi in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza del ricorrente. Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza dì una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.
U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputato impone l'applicazione della causa estintiva. Va disposto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Albano Giuseppe, essendo il reato ascritto estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere)estensore Il residente geniariSerrao Don ella Ferr