Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible criticism of sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Maas Antonius Johannes Maria inadmissible because it contained impermissible criticisms of the lower court's sentencing decisions. The appellant argued against the application of Article 133 of the Penal Code, but the court reaffirmed that sentencing evaluation falls within the judge's discretionary powers. Consequently, the court ruled that such evaluations are only reviewable in cassation if they result in mere arbitrariness or illogical reasoning, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.; The appeal is inadmissible if it contains impermissible criticisms of the judge's discretionary sentencing powers, which are reviewable only for arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAAS ANTONIUS JOHANNES MARIA nato il 31/08/1954 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Maas Antonius Johannes Maria avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità. Infatti, in punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consi e estensore Il P esidente Aless Ranaldi Dona Ila rrantY DESTATO IN C CE-MLERIA