Criminal appeal dismissed as inadmissible due to improper grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Iliescu Codrut Petrisor inadmissible because it was filed on grounds other than those permitted by Article 448, paragraph 2, bis, of the Code of Criminal Procedure. Although the appellant argued the lower court failed to justify the defendant's responsibility, the Court noted the trial court had sufficiently addressed the facts based on the C.N.R. report. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine of four thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2, bis, cod. proc. pen.; Criminal appeals must be lodged on grounds strictly prescribed by law; appeals based on different grounds are inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILIESCU CODRUT PETRISOR nato il 04/01/1994 avverso la sentenza del 08/04/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOdata-awi-se-age-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; FATTO E DIRITTO Iliescu Codrut Petrisor impugna la sentenza del Tribunale di Milano in data 8 aprile 2021, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena concordata, in relazione alla pluralità reati descritti nella rubrica riportata dalla sentenza. Formula un unico motivo di impugnazione con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di argomentare in ordine alla responsabilità dell'imputato, violando l'obbligo motivazionale.
Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2" bis, cod. proc. pen.. Va, peraltro, rilevato che il Tribunale argomenta diffusamente sulla ricostruzione del fatto, come emergente dalla C.N.R., assolvendo l'obbligo motivazionale previsto per il caso di sentenza di patteggiamento. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 'febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Maura Nardin Do najella Fivrrant'ì DEP,7',..71TATO