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Ordinanza — n. 12965/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-appeal argument; failure to raise mitigation claim in second instance renders it inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12965/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to raise the argument regarding the lack of mitigating circumstances during the appeal proceedings. Although the appellant claimed the lower court erred in not recognizing mitigation under Article 385, paragraph 4 of the Penal Code, this specific ground was not presented to the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected as inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385, comma 4, cod. pen.; Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to deduce a ground of appeal in the second instance, even if the ground concerns the recognition of statutory mitigating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure to deduce mitigating circumstances second instance procedural default spese di difesa condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 385, comma 4, cod. pen.
Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SBITI RAYANE nato a TRENTO il 11/06/1996 avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO ì Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 385, comma 4, cod. pen.; ritenuto inammissibile il motivo perché non dedotto in appello; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle arnmende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.