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Ordinanza — n. 12946/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility as the court cannot review sentencing proportionality under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12946/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to assess the proportionality of the sentence, but the Court ruled this ground is not permitted by law. Consequently, the appeal was rejected because Article 448, paragraph 2, bis of the Code of Criminal Procedure explicitly prohibits judicial review of sentencing proportionality.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; The court cannot review the proportionality of a criminal sentence as such a control is expressly excluded by law.

Parole chiave

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proportionality of sentence judicial review limitation inadmissibility of appeal criminal procedure law procedural costs award diritti sindacali proporzionalità della pena diritto al salario

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMIRI SKENDI nato in ALBANIA il 01/05/1973 avverso la sentenza del 07/07/2020 del GIP TRIBUNALE di PRATOdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, con cui si deduce vizio di motivazione per non avere il Tribunale, nel pronunciare sentenza di applicazione di pena, valutato la congruità della sanzione, è inammissibile per non essere consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.