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Ordinanza — n. 12643/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and corrects minor fine calculation error under abbreviated trial rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12643/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the first ground was generic and the second ground constituted a mere computational error rather than a procedural defect. The appellant argued for a lighter sentence and contested the reduction of the fine, but the court found no substantive vitiating the judgment. Consequently, the court dismissed the appeal while correcting the fine amount from 215 to 213 euros under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 606 cod. proc. pen.; Art. 619 cod. proc. pen.: An appeal based solely on a generic request for a lighter sentence or a simple arithmetic error in the fine calculation is inadmissible and must be rejected, with the error corrected via summary procedure.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds abbreviated trial fine calculation error procedural defect summary correction sentencing reduction attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 619 cod. proc. pen.
Visto l'art. 619 cod. proc. pen. corregge la determinazione della pena pecuniaria da euro 215,00 a euro 213,00.
art. 606 cod. proc. pen
art. 619 cod. proc. pen
Visto l'art. 619 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVIELLO MICHELE nato a BARI il 03/12/1988 avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Coviello Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, per un tentato furto in abitazione, commesso il 28 dicembre 2012, riducendo però, sensibilmente, la pena a quella di mesi dieci di reclusione ed euro 215,00 di multa.

Rilevato che il primo motivo è generico, poiché si limita a invocare una pena più mite, senza individuare vizi della motivazione a fronte di un trattamento sanzionatorio alquanto benevolo concesso dal giudice di appello; Considerato che il secondo motivo, che contesta l'erronea diminuzione di un terzo apportata, in ragione del rito prescelto alla pena pecuniaria, non individua un vizio ex art. 606 cod. proc. pen., ma soltanto un mero errore di computo della pena, emendabile con la procedura di cui all'art. 619, comma 2, cod. proc. pen. senza pronunciare annullamento: invero, applicando la riduzione di un terzo per il rito abbreviato alla pena pecuniaria di euro 320 di multa, si ottiene 213 euro e non 215 euro, come erroneamente computato in sentenza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, mentre l'errore di calcolo della pena, segnalato dal ricorrente, consiglia di mandare il ricorrente esente dal pagamento delle spese processuali e del pagamento della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Visto l'art. 619 cod. proc. pen. corregge la determinazione della pena pecuniaria da euro 215,00 a euro 213,00. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 09/03/2022 Il Consiglier stensore Il Presidente Elisabe rosini DEPOSITATO IN C N LLERIA .... oqq,, 0 5 AP2O2Z !L CANCE LLIE- T ESPERTO Paola- manti Al sig. Presidente titolare della Quinta sezione penale Maria Vessichelli Oggetto: udienza settima sezione penale del 09/03/2022 - R.G. n. 13009/2021 Si segnala che, per mero errore materiale, il dispositivo trascritto sul ruolo di udienza riporta la dicitura «visto l'art. 620, lettera l), cod. proc. pen.» invece di quella corretta «Visto l'art. 619 cod. proc. pen.». Sia nel dispositivo sia nella motivazione della sentenza depositata è stata inserita la dicitura corretta. Con osservanza Roma, 14 marzo 2022 Il Consigliere e tensore Il Presidente Elisabetta M Morosini