Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints violate law and lack logical flaws in lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in evaluating evidence and failed to properly motivate its decision regarding the credibility of victim statements. The court rejected this, ruling that such arguments constitute mere factual complaints prohibited in cassation proceedings and found no logical defects in the appellate court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of mere factual complaints or doglianze regarding the evaluation of evidence, as the supreme court reviews only for violations of law and manifest logical flaws in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOE SAVERIO nato a TARANTO il 24/01/1955 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Saverio Noè avverso la sentenza della Corte di appello di Leccei'del 26 ottobre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati ascrittigli. di minaccia, lesioni personali e violenza privata; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio costituito dalle dichiarazioni delle persone offese;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, comunque che, sul punto, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come le deposizioni offerte dalle persone offese si fossero dimostrate attendibili avendo ottenuto adeguato riscontro dalle ulteriori emergenze dichiarative e documentali; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefr5.53,F; — TO IN CANCELLER