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Ordinanza — n. 12586/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12586/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Girolamo Cassarà inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The court found the appellant's arguments lacked specific merit, merely listing various criticisms without distinction or deep analysis. Consequently, the appeal was rejected because the grounds were deemed devoid of specificity and valid reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: Appeals must be specific and meritorious; generic or unfounded criticisms render an appeal inadmissible for lack of specificity.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity generic criticisms procedural costs Italian civil procedure Court of Cassazione unfounded arguments motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSARA' GIROLAMO nato a PALERMO il 20/03/1995 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Girolamo Cassarà avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 22 ottobre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi di appello, come rilevato nella sentenza impugnata, erano del tutto privi di valida argomentazione affastellando censure varie senza distinzione ed approfondimento alcuno e che, pertanto, gli stessi dovevano considerarsi privi di specificità, così come del resto lo sono anche i motivi di ricorso; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittof-itanislao Scarlini SteRn9 Palla ty.., jo( DEPOSITATO IN CAN 4. ER1A 0 5 AP