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Ordinanza — n. 12414/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specificity regarding evidence evaluation and recidivism application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12414/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds of objection. The appellant challenged the lower court's findings on evidence adequacy and the application of recidivism provisions, but the court found these arguments merely repeated previous rejected reasons without new specificities. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by merely repeating reasons already discussed and rejected by the court of last resort without establishing a new logical connection to the contested decision.

Parole chiave

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lack of specificity cassation appeal repetition of arguments evidence evaluation recidivism provisions procedural inadmissibility criminal procedure code guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
Art. 131-bis cod. pen.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'adeguatezza della valutazione delle prove, alla incompleta individuazione della sentenza di primo grado, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
Art. 116 comma 13 d. Igs. 285/1992
pen., la stessa è stata esclusa alla luce del precedente per il reato di cui al'art. 116, comma 13, d.
art. 131-bis cod. pen
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'adeguatezza della valutazione delle prove, alla incompleta individuazione della sentenza di primo grado, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINE° SIMONE nato a MILANO il 26/04/1991 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 15/01/2021 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, con cui Simone Messineo era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., in Milano il 14/11/2017, con la recidiva infraquinquennale. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'adeguatezza della valutazione delle prove, alla incompleta individuazione della sentenza di primo grado, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha rilevato come l'imputato avesse esibito un duplicato dell'autorizzazione all'esercitazione alla guida (così detto foglio rosa), essendo alla guida di un motociclo di categoria B; non vi è dubbio, quindi, che il documento falsificato - accertamento che ha richiesto apposite verifiche, con esclusione, quindi, della grossolanità - fosse stato utilizzato, benché il reato di falso contestato sia di pura condotta, non essendo necessario alcun uso dell'atto falso ai fini della consumazione del reato.

Quanto alla sussistenza della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la stessa è stata esclusa alla luce del precedente per il reato di cui al'art. 116, comma 13, d. Igs. 285/1992, avendo la sentenza impugnata rilevato che, benché la fattispecie sia depenalizzata, la condotta resti dimostrativa dell'abitualità nella guida di veicoli senza titolo abilitativo da parte dell'imputato, condotta certamente pericolosa per le conseguenze che da essa possono scaturire. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Componente este