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Ordinanza — n. 12367/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments and generic legal misapplication.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12367/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Paolo Toticone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments manifestly unfounded, reiterating points already refuted in the lower court's decision regarding the burden of proof. Specifically, the court rejected the claim that a false 50 euro note was inserted into the defendant's wallet as macroscopically improbable and logically inconsistent with the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 533, comma primo, cod. proc. pen.; Art. 459 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, reiterative of previously refuted arguments, or if the legal provision cited is misapplied to facts not covered by its scope.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded beyond reasonable doubt false currency court costs and fine falsificazione di monete inchiesta per falsità atti riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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Art. 533, comma primo, cod. proc. pen.
Ed invero, il giudice deve ritenere intervenuto l'accertamento di responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", che ne legittima ai sensi dell'art. 533, comma primo, cod.
Art. 459 cod. pen.
Avuto riguardo, invece, alla prospettazione dell'applicabilità dell'art. 459 cod. pen., il motivo di ricorso è scarsamente comprensibile e generico, riferendosi la norma ai valori di bollo falsificati e non già alle banconote.
art. 459 cod. pen
Avuto riguardo, invece, alla prospettazione dell'applicabilità dell'art. 459 cod. pen., il motivo di ricorso è scarsamente comprensibile e generico, riferendosi la norma ai valori di bollo falsificati e non già alle banconote.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 31456 del 21/5/2008, Franzoni
Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, Segreto
Sez. 3, n. 5602 del 21/1/2021, P.
In ultima analisi, il "dubbio" non può fondarsi su ipotesi del tutto congetturali, seppur plausibili (vedi, da ultimo, Sez. 3, n. 5602 del 21/1/2021, P., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTICONE PAOLO nato a NAPOLI il 07/12/1991 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che il motivo di ricorso proposto dal difensore di Paolo Toticone è inammissibile perchè manifestamente infondato e reiterativo degli argomenti di censura già ampiamente ribattuti nella sentenza impugnata; in particolare, la tesi alternativa del ricorrente, che proverebbe il mancato raggiungimento della soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio, è del tutto priva di fondamento e logica, tanto da essere macroscopicamente inverosimile: qualcuno avrebbe inserito nel portafogli del ricorrente la banconota falsa da 50 euro.

Ed invero, il giudice deve ritenere intervenuto l'accertamento di responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", che ne legittima ai sensi dell'art. 533, comma primo, cod. proc. pen. la condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (tra le tante, vedi Sez. 1, n. 31456 del 21/5/2008, Franzoni, Rv. 240763;

Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299): così non è nella fattispecie in esame. In ultima analisi, il "dubbio" non può fondarsi su ipotesi del tutto congetturali, seppur plausibili (vedi, da ultimo, Sez. 3, n. 5602 del 21/1/2021, P., Rv. 281647). Avuto riguardo, invece, alla prospettazione dell'applicabilità dell'art. 459 cod. pen., il motivo di ricorso è scarsamente comprensibile e generico, riferendosi la norma ai valori di bollo falsificati e non già alle banconote. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Stef,ad, 7,13:1- (3 e k DF.PCTATO !N CAN QLEA 04