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Ordinanza — n. 12346/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual elements in cassation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12346/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the factual elements underlying their criticism of the lower court's decision. Although the appellant challenged the conviction for prescription, the court found the appeal lacked the required specificity mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to indicate the specific factual elements supporting their grievances, thereby preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specificity of grounds requirement factual elements specification Code of Criminal Procedure court costs and fine furto aggravato indagine per furto licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC SABATO nato a TORINO il 25/08/1989 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA; Fatto e diritto Con sentenza del 15/11/2019 la Corte d'Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, con cui Sabato Halilovic era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 5 cod. pen., in Alzano Lombardo il 23/12/2010, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per prescrizione.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del fatto. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Componente estensore Il P