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Ordinanza — n. 12294/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints not allowed in legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12294/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised consisted of mere factual complaints prohibited in legitimacy proceedings. The appellant argued against a lower court's finding of liability based on violence and threats used by public officials performing their duties. The court rejected this argument as a mere reproduction of issues already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 364, c. 1, n. 3 c.p.c.: An appeal in legitimacy is inadmissible if it is based solely on mere factual complaints or if it merely reproduces grounds already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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appeal in legitimacy mere factual complaints inadmissible appeal reproduction of grounds public official liability cassation procedure procedural admissibility procedura di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.
Art. 364, c. 1, n. 3 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG SAMBA nato il 16/11/1986 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato in ragione della violenza e minaccia portata ai pp.uu. che stavano compiendo un atto del loro ufficio);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Pr ente Angelo Capozzi Ang ZO DrPOST17,