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Ordinanza — n. 12281/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to factual complaints and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12281/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a lower court's finding of violent conduct and recidivism, but the court rejected these as mere factual complaints or redundant arguments already properly evaluated. Consequently, the court upheld the original judgment because the appellant's criticisms lacked the necessary legal foundation required for a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or mere complaints regarding the lower court's assessment of conduct are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual complaints rejection recidivism legal assessment discretionary powers review court costs and fines condono delle spese procedurali potere d'apprezzamento del giudice controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOURE EL HADIJ MALICK - C.U.I. 03DA7UV nato il 16/06/1990 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; I OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla sussistenza della condotta violenta da parte dell'imputato incensurabilmente ritenuta dalla sentenza (v. pg. 5); Considerato inoltre che il secondo motivo sulla recidiva è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 6);

Ritenuto che il terzo motivo costituisce censura in fatto all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito nella specie esercitati senza incorrere in vizi logici e giuridici. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore Il Preidente Angelo Capozzi Angel4 Costanzo l..J DEPOSITATO IN cly-UUERIA oppi. • 04 122