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Sentenza — n. 12148/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal due to statute of limitations, rejecting inadmissibility ruling as improper substantive review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12148/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order declaring the appeal inadmissible because the lower court improperly reviewed the merits. The appellant argued against criminal liability for aggravated injuries and illegal weapon possession, while the appellate court rejected the appeal without remand. The court ruled that the statute of limitations had expired under Articles 157 and 161 of the Penal Code, necessitating the annulment of the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 157, 161 c.p.: The Court of Appeal may declare an appeal inadmissible only for lack of specificity or argumentation, not for substantive infirmity; if the appeal is founded, the court must annul the first-instance judgment if the statute of limitations has expired.

Parole chiave

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statute of limitations criminal appeal inadmissibility Court of Appeal powers substantive review error prescription of crimes reati violenti violazioni della legge sulle armi caso poco grave

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
A seguito della riforma dell'art. 581 cod.
Art. 157 c.p.
Art. 161 c.p.
art. 581 cod. proc. pen
A seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOTEA VASILE nato il 03/02/1990 avverso l'ordinanza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di Vasile Botea in relazione al reato di lesioni aggravate e di porto ingiustificato di arma impropria.

2. Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi.

4. Il rilievo della non manifesta infondatezza delle proposte censure impone a questa Corte di prendere atto dell'intervenuta prescrizione dei reati, con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Con l'impugnazione di merito, invero, l'imputato aveva formulato doglianze afferenti tanto l'affermazione di responsabilità, che il diniego della sospensione condizionale della pena; la Corte territoriale ha, invece, emesso declaratoria di inammissibilità de plano dell'appello sostanzialmente accedendo ad una valutazione di (in)fondatezza dei motivi, analiticamente disaminati, in tal modo assumendo una statuizione fuori dei casi consentiti dalla legge.

A seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, infatti, il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978: in applicazione del principio questa Corte, rilevandone la contraddittorietà, ha annullato la sentenza che, al contempo, aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericità delle ragioni indicate a sostegno della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, e risposto nel merito ai motivi ritenuti inammissibili).

Sicchè, se è vero che il ricorrente non ha introdotto specifici elementi di decisività, ex se idonei a disarticolare la motivazione resa in primo grado, nondimeno le censure proposte con il ricorso di legittimità s'appalesano - a fronte di un epilogo decisorio assunto fuori dei casi previsti dalla legge - fondate.

5. Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione dei reati, essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. dalla data del commesso reato, tenuto conto - per il delitto sub a) - del periodo ordinario massimo di sette a anni e sei mesi decorrente dalla data indicata.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estens