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Ordinanza — n. 12134/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic challenge to aggravated theft motive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12134/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding aggravated theft, arguing the motive was unsupported, but the court found the challenge too generic. The court ruled that the appeal failed because it did not specifically address the evidence of fuel found on the suspect's vehicle.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a judgment of illegality is inadmissible if the grounds are formulated in generic terms and fail to specifically address the factual basis of the conviction.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Generic Grounds Aggravated Theft Court of Cassation tentato furto reato flagrante incendio intenzionale aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APETRI COSTEL ANDREI nato il 06/07/1989 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Costei Andrei Apetri tentato furto aggravato in concorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché formulato in termini generici ed essertivi riguardo la pretesa inidoneità del mezzo, laddove, invece, sull'auto dell'imputato venne rinvenuto il carburante oggetto di sottrazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente