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Ordinanza — n. 12129/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for factual complaints and unsupported denial of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12129/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected because it merely complained about factual motivation without legal basis, while the second was dismissed as unfounded since the lower court adequately referenced relevant elements. Consequently, the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 363 n. 5 c.p.p.; Art. 363 n. 6 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists solely of factual complaints or if the denial of mitigating circumstances lacks a congruent reference to decisive elements.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible appeal factual complaints mitigating circumstances lower court motivation difetto di motivazione causa legittima pluralità di motivazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 363 n. 5 c.p.p.
Art. 363 n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI GENNARO nato a PORTICI il 09/08/1965 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Gennaro Borrelli per il reato di furto pluriaggravato in concorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente