Italian Supreme Court dismisses appeal claiming illogical reasoning, upholding lower court's conviction for electricity theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim of illogical reasoning regarding the conviction for electricity theft. The defendant argued that the lower court misinterpreted evidence, but the Court held that re-evaluating factual findings is exclusively the province of the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; The court of law cannot re-evaluate factual findings, reserving such assessment solely to the court of first instance, and mere alternative interpretations of evidence do not constitute a defect of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO MASSIMO nato a GALATONE il 01/01/1959 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Taranto ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di furto di energia elettrica pluriaggravato. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione illogica per travisamento della prova.
Il ricorso è inammissibile. Le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova, con riferimento all'apprezzamento delll'intero compendio probatorio mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la perpetrazione del reato ad opera dell'attuale ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Drssa M ia Vessichelli F DEPOSITA