Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and lack of new factual evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reduction in sentence and application of the residual penalty rule, but the Court found these arguments generic and unsupported by new facts. The decision relied on the principle that cassation reviews cannot substitute the lower court's discretion in sentencing unless there is a clear error of law or logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the congruity of the sentence or apply the residual penalty rule in a case where the lower court has already established the substitution of the penalty, as such acts fall within the exclusive jurisdiction of the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESCOBAR MIRANDA HERNRY GIOVANNI nato a ROMA il 23/04/1986 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; 7(7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che denunciano la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena, non sono deducibili in questa sede, oltre a risultare generici e manifestamente infondati a fronte della motivazione resa, che in modo completo ed esaustivo giustifica la valutazione di congruità espressa (v. pag. 1 della motivazione ove si esclude la riduzione della pena, la particolare tenuità del fatto- in ragione delle continue e ripetute assenze dal lavoro e dell'intensità del dolo- e la concessione di benefici); ritenuto inapplicabile nella fattispecie il criterio dell'applicazione della pena residua (calcolata sottraendo dalla pena sostituita il periodo di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità), valido nel procedimento in cui è stata disposta sostituzione della pena; ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore