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Ordinanza — n. 11671/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic failure to prove minor damage mitigation circumstance under bankruptcy fraud law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11671/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Monaco Guido and Perfetti Anna inadmissible regarding their conviction for fraudulent bankruptcy. The appellants argued that a minor damage mitigation circumstance under Article 219, paragraph 3 of the Bankruptcy Law should have been recognized. The court rejected this claim because the appeal was generic and failed to provide concrete evidence supporting the alleged mitigating factor.

Regesto Legislator

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Art. 219, comma 3, legge fallimentare; An appeal alleging a minor damage mitigation circumstance is inadmissible if it fails to specify the concrete elements required to configure the circumstance.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy minor damage mitigation inadmissible appeal concrete evidence requirement Bankruptcy Law Article 219 bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 219, comma 3, legge fallimentare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONACO GUIDO nato a AGROPOLI il 05/11/1968 PERFETTI ANNA nato a NAPOLI il 07/06/1968 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Monaco Guido e Perfetti Anna ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Ritenuto che l'unico motivo proposto — che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 219, comma terzo, legge fall. — è generico, poiché non espone in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, sarebbe configurabile l'attenuante invocata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisab orosini Stefano Papa_—, t D ETT0 IA