Italian court dismisses appeal for generic failure to prove minor damage mitigation circumstance under bankruptcy fraud law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Monaco Guido and Perfetti Anna inadmissible regarding their conviction for fraudulent bankruptcy. The appellants argued that a minor damage mitigation circumstance under Article 219, paragraph 3 of the Bankruptcy Law should have been recognized. The court rejected this claim because the appeal was generic and failed to provide concrete evidence supporting the alleged mitigating factor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 219, comma 3, legge fallimentare; An appeal alleging a minor damage mitigation circumstance is inadmissible if it fails to specify the concrete elements required to configure the circumstance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONACO GUIDO nato a AGROPOLI il 05/11/1968 PERFETTI ANNA nato a NAPOLI il 07/06/1968 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Monaco Guido e Perfetti Anna ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Ritenuto che l'unico motivo proposto — che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 219, comma terzo, legge fall. — è generico, poiché non espone in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, sarebbe configurabile l'attenuante invocata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisab orosini Stefano Papa_—, t D ETT0 IA