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Ordinanza — n. 11451/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of sentencing motivation under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11451/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the defendant's appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court lacked motivation for its sentencing decision. The appellant argued that the judgment failed to specify reasons for the sentence length under Articles 133 and 133-bis of the Criminal Code. The court ruled that sentencing within the statutory range is a discretionary power requiring only logical justification, not explicit enumeration of every factor, especially when the sentence falls within the lower-middle band of the prescribed limits.

Regesto Legislator

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Art. 133, Art. 133-bis cod. pen.; The determination of sentence within the statutory range constitutes a discretionary power of the trial judge, requiring only logical reasoning rather than exhaustive motivation when the penalty falls within the lower-middle band of the edict.

Parole chiave

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criminal appeal sentencing motivation discretionary power Criminal Code inadmissible appeal penal discretion judicial reasoning attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
230278) secondo il quale la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod.
Art. 133-bis cod. pen.
230278) secondo il quale la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod.
Art. 625, comma 8-ter cod. pen.
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Verona, in data 7 novembre 2018, nei confronti di Dali Hamza, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 8-ter, cod.
Artt. 624, 625 n.4 cod. pen.
pen., riqualificato il fatto in quello di cui agli artt. 624, 625 n.4 cod. pen., rideterminando la pena, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulla residua circostanza aggravante, in mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa e conferma nel resto dell'impugnata sentenza.
art. 133 cod. pen
230278) secondo il quale la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Né va taciuto il costante orientamento di legittimità (ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso
265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, R.v.
Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAL! HAMZA nato il 06/02/1994 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO • 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Verona, in data 7 novembre 2018, nei confronti di Dali Hamza, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 8-ter, cod. pen., riqualificato il fatto in quello di cui agli artt. 624, 625 n.4 cod. pen., rideterminando la pena, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulla residua circostanza aggravante, in mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa e conferma nel resto dell'impugnata sentenza.

2. Avverso la pronuncia ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen. per essere carente di motivazione la pronuncia impugnata, in ordine all'entità della pena irrogata, posto che la sentenza sarebbe del tutto sprovvista di indicazione delle ragioni che ne hanno determinato la misura. 2.1.Considerato che il motivo dedotto è inammissibile in sede di legittimità attingendo un giudizio, quello di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, nel caso al vaglio debitamente giustificato con ragionamento logico e non arbitrario (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza).

Né va taciuto il costante orientamento di legittimità (ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, R.v. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278) secondo il quale la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna alle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/20