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Ordinanza — n. 11405/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific procedural violations and improper factual reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11405/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellant argued for a factual reconstruction based on different evidentiary criteria, claiming the lower court misinterpreted testimonial evidence. The court rejected this, affirming that the appellate judge's evaluation of witness credibility and conflicting testimonies falls within the exclusive domain of the trial judges and is not subject to cassation review unless the reasoning is logically incoherent.

Regesto Legislator

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Art. 392 cod. pen.; Art. 610 cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the trial judges' evaluation of conflicting testimonies or the choice between divergent factual versions, as such assessments are reserved for the judges of the merits unless the motivation is logically incoherent.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal evaluation of testimonies witness credibility factual reconstruction judicial discretion art 392 penal code art 610 penal code azione legale a scopo intimidatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 392 cod. pen.
- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha riformato la pronunzia di primo grado con la quale BRUNO SILVANA e VOLPE ANIELLO erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 392 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art.
Art. 610 cod. pen.
pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 610 cod. pen.; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile BRUNO RAFFAELLA, deducendo vizi motivazionali e travisamento della prova dichiarativa e documentale;
art. 392 cod. pen
- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha riformato la pronunzia di primo grado con la quale BRUNO SILVANA e VOLPE ANIELLO erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 392 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art.
art. 610 cod. pen
pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 610 cod. pen.; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile BRUNO RAFFAELLA, deducendo vizi motivazionali e travisamento della prova dichiarativa e documentale;

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile BRUNO RAFFAELLA nato a SAN GIOVANNI A PIRO il 17/07/1964 nel procedimento a carico di: BRUNO SILVANA nato a SAN GIOVANNI A PIRO il 14/10/1965 VOLPE ANIELLO nato a CASAL VELINO il 26/07/1962 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha riformato la pronunzia di primo grado con la quale BRUNO SILVANA e VOLPE ANIELLO erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 392 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 610 cod. pen.; - che avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile BRUNO RAFFAELLA, deducendo vizi motivazionali e travisamento della prova dichiarativa e documentale;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso è inammissibile; - che i motivi proposti tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; - che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che, nel caso di denunzia di travisamento della prova, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante.

Tale ipotesi non ricorre nella specie, dovendo ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere este