Cassation annuls conviction for bankruptcy fraud due to statute of limitations extinction preventing acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment confirming the first-instance conviction for aggravated bankruptcy fraud. The defendant argued for a retrial to address alleged legal violations and motivational defects, but the court found the crime extinguished by the statute of limitations after the appeal judgment. Consequently, the court issued an annulment without remittal, as a more favorable acquittal was no longer possible due to the preclusion caused by the expiration of the limitation period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 156 c.p.p.; Art. 129, comma 2 c.p.p.: When a crime is extinguished by the statute of limitations after the appellate judgment, the Court of Cassation must annul the judgment without remittal, as a more favorable acquittal is precluded.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZERBINI SANDRO nato a ROMA il 06/03/1957 avverso la sentenza del 10/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
- che la sentenza impugnata ha -per quanto qui ancora rileva- confermato la pronunzia di primo grado con la quale ZERBINI SANDRO era stato condannato per il reato di bancarotta, aggravato ex art. 219, comma secondo, n. 1 legge fallimentare - che, avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali;
CONSIDERATO IN DIRITTO
-che va emessa sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato ascritto è estinto per intervenuta prescrizione dopo la sentenza di appello; - che i motivi di ricorso non possono ritenersi tutti manifestamente infondati, sicché è d'obbligo dichiarare la causa di estinzione; - che la sentenza di annullamento senza rinvio può essere emessa dalla Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle); - che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato; P. Q. M. annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente