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Ordinanza — n. 11207/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing mitigation denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11207/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giovanna Negro inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant challenged a second-instance judgment confirming her conviction for aggravated robbery, arguing violations regarding the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the appeal formula contained no specific references to the reasoning of the contested decision, which properly weighed the gravity of the crime and the defendant's history.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1; Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the grounds for objection with necessary precision, particularly when complaining about the denial of mitigating circumstances without referencing the specific reasoning of the judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds denial of mitigating circumstances procedural defect appeal costs and fine award aggravamento della pena rapina qualificata gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1 c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRO GIOVANNA nato a ALBA il 26/01/1971 avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Giovanna Negro ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di rapina aggravata ascrittole alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata statuizione ha correttamente valorizzato la gravità del fatto accertato, i plurimi precedenti specifici dell'imputata e l'assenza di contrari elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consiglier estensore Il Presidente Sergio B 'tra i Alfredo Mantovano DTO