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Ordinanza — n. 11124/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for lacking specific arguments and failing to cite sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11124/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Mario Blasotta totally inadmissible. Blasotta challenged his conviction for aggravated robbery, arguing violations of law and omitted mitigating circumstances, but his complaints were deemed purely assertive without specific arguments or references to the lower court's reasoning. The court rejected the appeal because it failed to meet the specificity requirements of the Code of Criminal Procedure, resulting in a total dismissal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it contains only assertive complaints devoid of specific arguments or references to the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific arguments omitted citation reasoning assertive complaints court costs and fine commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 712 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLASOTTA MARIO CUI 04935AE nato a CANDELA il 17/02/1958 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Mario Blasotta ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine ai reati di rapina aggravata ed altro, in continuazione, ascrittigli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale, deducendo plurimi vizi di violazione di leggi/vizi di motivazione per omessa citazione, mancato esame di motivi di appello, mancato riconoscimento di circostanze attenuanti, carenza del dolo di ricettazione e mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 712 cod. pen. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente assertive, non sorrette da argomentazioni e prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consiglier estensore Il Presidente