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Ordinanza — n. 10902/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding necessity and sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10902/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Sonia Spinelli's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the exclusion of necessity and sentencing mitigation. The appellant argued for statutory exemptions and generic mitigating circumstances, but the court found her arguments generic and lacking correlation with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Spinelli was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and do not correlate with the contested decision, rendering the review impossible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity state of necessity sentencing mitigation court costs criminal procedure Italian law fabbisogno abitativo

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 131 bis c.p.
Inoltre: - la corte ha correttamente motivato la mancata concessione dell'art. 131 bis c.p. in ragione dei plurimi precedenti dell'imputata; - la richiesta di concessione delle attenuanti generiche non risulta formulata con l'atto di appello.
Art. 633-639 bis CP
art. 131 bis c.p
Inoltre: - la corte ha correttamente motivato la mancata concessione dell'art. 131 bis c.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI SONIA nato a PESCARA il 20/02/1985 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 17/09/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA, in data 18/05/2018, nei confronti di SPINELLI SONIA confermava la condanna in relazione al reato di cui all art.633-639 bis CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge con riferimento alla esclusione dello stato di necessità; - vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile; ed invero quanto al primo motivo è fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame la corte di appello ha già spiegato non esservi prova della sussistenza di una condizione momentanea che rendeva impossibile ricorrere a soluzioni alternative, trattandosi invece di occupazione finalizzata a risolvere le esigenze abitative. Inoltre: - la corte ha correttamente motivato la mancata concessione dell'art. 131 bis c.p. in ragione dei plurimi precedenti dell'imputata; - la richiesta di concessione delle attenuanti generiche non risulta formulata con l'atto di appello.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il C nsigliere Estensoe i, ZIO PAR jj , Il Presidente ANNA