Cassation appeal dismissed as inadmissible for calculating errors in plea bargain sentencing not affecting final agreed penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant challenged the calculation of sentencing increases for continuation, which falls outside permissible grounds for review in plea bargain cases. The appellant argued for a different penalty quantification, but the Court noted that errors in calculation do not constitute a legal violation if the final agreed penalty remains unchanged. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, errors in the calculation operations leading to the agreed sentence are inadmissible in cassation if the final penalty does not deviate from the agreement and is not illegal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZTARI REDA (CUI 05AF77A) nato il 28/05/1992 avverso la sentenza del 14/07/2021 del TRIBUNALE di MONZAdat-e-av-visa_aile—pagti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a Ztari Reda, per i delitti di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, di resistenza a pubblico ufficiale e di falso reiterato in dichiarazioni rese a pubblici ufficiali in ordine all'identità personale, meglio descritti in imputazione, la pena personalmente concordata dall'imputato con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di violazione di legge quanto alla corretta quantificazione della pena con specifico riferimento agli aumenti per la continuazione; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione neppure gli eventuali errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rv. 275915), come accaduto nel caso di specie; - che, pertanto, essendo stato il motivo di impugnazione proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), del ricorso va dichiarata l'inammissibilità, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2022 Il Presidente Stef np Palla Il Consigliere estensore Irene Scordamaglia