Cassation appeal against appellate settlement sentence dismissed as inadmissible for waived grounds and sentencing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a settlement sentence that reduced the original penalty, arguing for various legal errors. The court ruled that only specific grounds regarding the parties' intent and the prosecutor's consent are admissible, excluding waived defenses and sentencing determinations not affecting the sanction's legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals based on settlement agreements, cassation appeals are admissible solely for defects in the parties' intent, the prosecutor's consent, or the content of the ruling, while claims regarding waived defenses or sentencing errors outside statutory limits are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG BABACAR nato il 20/10/1996 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA€19t-e-avv4sigualle—pa4i; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di Babacar Niang ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Le censure proposte sono Inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 27610201), condizioni nel caso non ricorrenti.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Presiderte