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Ordinanza — n. 10466/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to raise aggravating circumstance at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10466/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Maria Damiano inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Damiano argued for responsibility regarding theft charges, but the appellate court's decision was properly motivated based on established evidence without logical or legal flaws. The appeal was rejected because its first ground was too generic under procedural law, and the second ground concerning an aggravating circumstance was not raised during the appeal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; Art. 625, n. 2), cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly generic and specific, or if an aggravating circumstance was not deduced in the second instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds aggravating circumstance second instance procedural costs testimonianza della vittima alibi dichiarazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
Il primo motivo è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Art. 625, n. 2), cod. pen.
secondo motivo sull'aggravante ex art. 625, n. 2), cod. pen., è inammissibile in quanto non dedotto in sede di appello.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIANO MARIA nato a PALERMO il 25/02/1988 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;N.

77)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Maria Damiano avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di furto di cui all'imputazione, deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il primo motivo è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. secondo motivo sull'aggravante ex art. 625, n. 2), cod. pen., è inammissibile in quanto non dedotto in sede di appello.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidevlte Aless dr. Ranaldi Francesco Mari lampi DEPOSITATA