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Ordinanza — n. 10464/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible review of fact-finding and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10464/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bangali Sangare inadmissible, rejecting his challenge to the lower court's liability finding and sentencing. The appellant argued against the factual reconstruction and the application of the penalty, but the court affirmed that these matters fall exclusively within the competence of the trial judge. Consequently, the court ruled that the appellate review was improper because it questioned the logical reasoning and evidentiary assessment already validated by the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals against judgments of liability and sentencing are inadmissible if they concern the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the discretionary exercise of sentencing parameters, which remain the exclusive domain of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal judicial discretion sentencing parameters factual reconstruction evidentiary evaluation double conformity Cassazione ordinanza caso poco grave

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di ,esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 62-bis c.p.
In punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l.
Art. 133 c.p.
d.l. 23 maggio 2008, n. 2002
operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L.
L. 24 luglio 2008, n. 125
2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p.
art. 62-bis c.p
In punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p.
art. 133 c.p
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di ,esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015
Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez.
sez. 4 n.44815 del 23/10/2015
45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANGALI SANGARE nato il 01/01/1991 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

75)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Bangali Sangare avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti ai capi 1) e 3) è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto :nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

La motivazione della sentenza impugnata è congrua e logica laddove ha valorizzato, ai fini del giudizio di responsabilità, il riconoscimento in aula del prevenuto, la comparazione delle immagini effettuata dalla p.g., l'oggettivo rinvenimento delle borse delle vittime nella disponibilità del prevenuto. In punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di ,esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigli estensor D E POSITAT ' .k Il Pr idente Alessa analdi IN CAN