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Ordinanza — n. 10187/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing in plea agreements for generic penalty calculation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10187/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible, rejecting arguments regarding penalty quantification and procedural violations in a plea agreement case. Defendants claimed the sentence violated specific articles and lacked proper reasoning, but the court found these grievances generic and unrelated to the validity of the agreement itself. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen. Appeals against plea agreements in second instance are admissible only for defects in the parties' intent, prosecutor consent, or divergent judicial pronouncements; complaints regarding waived grounds, non-evaluation of acquittal conditions, or penalty determinations not constituting sanction illegality are inadmissible.

Parole chiave

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plea agreement appeals penalty quantification inadmissible grounds second instance reform procedural violations waived acquittal conditions court costs and fines commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
L 2.1 nell'interesse di Monacelli Massimiliano, Monacelli Biagio e Attolico Antonio, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena; 2.2 nell'interesse di De Giglio Michele, la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
L 2.1 nell'interesse di Monacelli Massimiliano, Monacelli Biagio e Attolico Antonio, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena; 2.2 nell'interesse di De Giglio Michele, la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
276102;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.2020,Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. MONACELLI MASSIMILIANO n. a Bari il 13/7/1979 2. MONACELLI BIAGIO n. a Bari il 21/7/1976 3. ATTOLICO ANTONIO n. a Bari il 5/12/1964 4. DE GIGLIO MICHELE n. a Bari il 31/10/1969 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari il 4/3/2021 -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione emessa il 15/5/2020 dal Gip del locale Tribunale ed in accoglimento del concordato sulla pena raggiunto dalle parti, rideterminava in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa la sanzione inflitta a Monacelli Massimiliano e De Giglio Michele; in anni quattro, mesi due di reclusione ed euro mille di multa quella irrogata a Monacelli Biagio ed Attolico Antonio in relazione ai delitti di tentata rapina aggravata, porto illegale di arma, ricettazione ed altro a ciascuno ascritti in rubrica. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo:

L 2.1 nell'interesse di Monacelli Massimiliano, Monacelli Biagio e Attolico Antonio, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena; 2.2 nell'interesse di De Giglio Michele, la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen.

3. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti. Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.2020,Rv. 278170).

Nella specie non è ravvisabile alcuno dei vizi suscettibili di instaurare il contraddittorio di legittimità dal momento che le difese denunziano in maniera del tutto generica insussistenti vizi e lacune motivazionali in ordine alla determinazione della pena concordata ovvero in punto di mancata rilevazione di cause di proscioglimento. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santi