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Ordinanza — n. 10152/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it lacks grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10152/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Simon Spallina inadmissible de plano. The appellant challenged the sentencing increase for internal continuation but failed to cite any of the specific grounds permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the strict admissibility requirements for simplified proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis, second paragraph, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing orders are admissible only for specific statutory grounds; appeals lacking these grounds are inadmissible in simplified proceedings.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code inadmissible appeal simplified proceedings sentencing increase internal continuation de plano dismissal Article 448 commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen.
448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPALLINA SIMON nato a MILANO il 12/06/1991 avverso la sentenza del 28/04/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOglatil_as.a.442i-a-H,e-pa-Fti± udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Simon Spallina ricorre averso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 14.000 di multa in ordine ai delitti illecita detenzione di cocaina, marijuana e hashish.

2. Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena con riferimento all'aumento operato per la continuazione interna.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso per cassazione, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori di dette ipotesi, la Corte di cassazione dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere relatore Il P