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Ordinanza — n. 10143/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual or legal arguments against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10143/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to its generic nature, which failed to articulate specific factual or legal grounds for overturning the lower court's decision. The appellant's arguments were deemed insufficient to refute the motivation of the appealed judgment, violating the requirement for precise reasoning in cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible for genericity if it lacks a precise exposition of the factual or legal reasons to be verified, failing to establish a correlation between the arguments of the appealed decision and those of the appeal without falling into the vice of aspecificity.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible cassation lack of specific arguments vice of aspecificity procedural costs award Cassa delle ammende art. 366 c.p.p. pluralità di motivazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LIDDO EMANUELE nato a BISCEGLIE il 14/12/1981 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine alla sentenza di conferma della decisione del Tribunale di Trani risulta generico in quanto privo di una reale articolata critica tale da confutare la motivazione della sentenza impugnata; considerato che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980), tenuto conto che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di c.a.° tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore I Presidente